ASSOCIAZIONE CULTURALE DI MINORANZA LINGUISTICA STORICA

 �VATRA ARBЁRESHE�

CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO PER IL PIEMONTE

c/o Presidente Prof. Vincenzo Cucci, Via San Giorgio, 19 - 10023 Chieri (TO)

Casella Postale 182 � 10023 Chieri � C.F. 90018600016

e-mail vicucci@tin.it  -  Tel. 011.9425454 � 340.3617860

 

 

Oggetto: Proposta di integrazione alla  legge n. 26/90 della Regione Piemonte, presentata da Roberto Placido Vice Presidente del Consiglio della Regione Piemonte e le incongruenze della legge 482/99 per la tutela delle Minoranze Linguistiche Storiche 

 

Premesso che, i principi universali di uguaglianza e tutela delle minoranze sono gi� contenuti, a. es., nei moti della rivoluzione francese, dell�illuminismo e del risorgimento italiano, moti ispiratori che hanno portato alla emanazione di costituzioni democratiche nei vari Paesi della attuale Europa e alla stessa Carta della Costituzione Italiana: l�attesa panacea, la goduria data dai finanziamenti della L. 482/99 destinati alle Minoranze Linguistiche Storiche d�Italia, � arrivata.

            L�anacronistica interpretazione che si vuole estrapolare da tale legge e l�errata concezione del termine �autoctonia�, fa apparire la stessa �appunto- anacronistica, iniqua, soggetta ad interpretazioni truffaldine, parziale.

Il palesarsi di tali fenomeni, unitamente all�indolenza dei politici arb�resh�, ha portato l�Associazione �Vatra Arb�reshe� di Chieri ad esprimersi in iniziative che avrebbero dovuto portare a dare le risposte che, le interpretazioni di comodo della L. 482/99 non sembrano dare allo stato attuale delle minoranze linguistiche

Il Vice Presidente del Consiglio della Regione Piemonte Roberto Placido, non fa parte di una minoranza linguistica, quindi non � arb�resh, ma a differenza di molti arb�resh�, mantiene la parola data, egli, colloca i principi di democrazia di uguaglianza e tutela delle minoranze  tra i principi universali inalienabili. Ecco dunque Roberto Placido farsi promotore della mancata tutela delle minoranze linguistiche che, bench� sancite nella 482/99 non vengono tutelate in quanto, con eufemismo, considerate �identit� diffuse�: eufemismo usato da Vincenzo Orioles, -docente del Centro Internazionale di Plurilinguismo dell�Universit� di Udine- per definire le minoranze linguistiche senza territorio, quindi non endogene.

     La Proposta di legge regionale n. 35 presentata il 15 giugno 2005

�Proposta di legge regionale n.35 presentata il 15 Giugno 2005

Integrazione della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell�originale patrimonio linguistico del Piemonte) e sue successive modificazioni apportate con legge regionale 17 giugno 1997, n. 37, in applicazione della legge 15 dicembre 1999, n.482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

        Roberto Placido, primo firmatario, cos� motiva la sua  proposta di integrazione:

�La presente iniziativa legislativa propone una serie di interventi integrativi alla Legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 �Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte�, e sue successive modificazioni apportate con la legge regionale 17 giugno 1997, n. 37. Alla luce di quando previsto dalla legge 15 dicembre 1999, n.482Norme in materia di tutela delle minoranze storiche� � proprio il legislatore nazionale che ha voluto conferire con l�articolo 2 della legge 482/99 piena tutela alla lingua e alla cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelli parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l�occitano e il sardo, in attuazione dellarticolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali.

Il principio di tutela delle minoranze linguistiche storiche stabilito in una cornice nazionale deve poter trovare una sua applicazione anche entro la legislazione regionale, affinch� l�ancoraggio alle radici ed alle tradizioni di una societ� sempre pi� multiculturale e multietnica trovi nell�Ente Regionale, un interlocutore istituzionale attivo e protagonista. Il territorio piemontese, per ragioni di sviluppo economico e per peculiarit� di tipo geografico ha assistito a molti movimenti immigratori nel corso della propria storia. Oggi ritroviamo spesso nell�ambito dell�associazionismo diffuso testimonianze importanti di un percorso evolutivo delle minoranze linguistiche storiche presenti in Piemonte. Proprio per dare un sostegno e una valorizzazione al lavoro delle associazioni culturali delle minoranze linguistiche storiche, occorre introdurre delle integrazioni all�attuale impianto legislativo regionale�.

 

        La proposta di integrazione alla L. R. n. 26/90 del Piemonte, si compone come di seguito  

Art. 1

(Integrazione all�articolo 1, comma2, della L. R. 26/1990)

1.  Dopo il comma 2 dell�articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell�originale patrimonio linguistico del Piemonte), � aggiunto il seguente:

�2 bis. La Regione Piemonte promuove e realizza progetti, di concerto con le associazioni culturali di minoranza linguistiche storiche presenti sul territorio regionale, per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell�articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche)�.

 

Art. 2

(Integrazione all�articolo3, comma 1, della L. R. 26/1990)

1.      Dopo il comma 1 dell�articolo 3 della L. R. 26/1990, � aggiunto il seguente:

�1 bis. La Regione Piemonte al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale, cos� come individuate dall�articolo 2 della L. 482/99, promuove d�intesa con l�Universit� degli studi del Piemonte, la Direzione regionale della promozione attivit� culturali e la Direzione generale regionale per il Piemonte del Ministero dell�istruzione, dell�universit� e della ricerca:

a) corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul territorio regionale;

b) ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma mediante l�istituzione di apposite borse di studio�.  

 

Art. 3

(Integrazione all�articolo 3, comma 2, della L. R. 26/1990)

2.      1. Dopo il comma 2 dell�articolo 3 della L. R. 26/1990, � aggiunto il seguente:

� 2 bis. La Regione promuove, d�intesa con le emittenti pubbliche e private, l�attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovano la lingua e la cultura delle popolazioni individuate dalla L. 482/99 e presenti sul territorio regionale al fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza. La Regione Piemonte a tal fine promuove pubblicazione di testi, documenti e materiali didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e delle culture presenti sul territorio regionale. Le associazioni culturali di minoranza linguistiche storiche rappresentative delle popolazioni individuate dall�articolo 2 della L. 482/99 possono presentare domanda di contributo secondo le procedure fissate dall�articolo 10. A tale scopo si destina annualmente il 25 per cento dello stanziamento complessivo assegnato alla presente legge�.

 

     La suesposta proposta di integrazione alla legge 26/90 della Regione Piemonte, � emblematica di un paradosso comportamentale e culturale: le Regioni e le Province del centro e sud Italia, ben conoscono il fenomeno della disgregazione sociale avutasi in seguito all�emigrazione, come ben presente hanno che, circa met� degli originari abitanti del centro sud Italia sono ormai stabilmente residenti nelle grandi citt� del nord Italia, Torino Milano etc. Nel caso degli arb�resh�, tali Province e Regioni, pi� volte sono state sollecitate a porre rimedio all�incongruenza legislativa della mancata tutela delle minoranze linguistiche fuori dei territori autoctoni, ma paradossalmente, gli arb�resh� delle comunit� del Piemonte trovano pi� sensibilit� in una regione come il Piemonte, che � �madre adottiva�, piuttosto che p. es. nella regione Calabria che � �madre naturale�.

        La Regione Calabria

            Questo paradosso culturale, appare ancora pi� evidente quando si vede la Regione Calabria lasciare in gestazione una legge per le minoranze linguistiche per ben 30 anni: nessun parto � mai stato cos� sofferto! Con eccezionale tempistica, la L. R. n. 15 del 30 ottobre 2003 della Regione Calabria viene approvata solo quando la 482/99 era produttiva. Nonostante la maggior parte degli arb�resh� fuori dei territori autoctoni siano emigrati dalle province calabresi, nelle norme approvate nella L. R. n.15 � 30 ottobre 2003  della Calabria, non si scorge un articolo, un comma che nomini  la tutela del loro originario patrimonio culturale.

        La Regione Basilicata

Legge Regionale n. 40 del 03 novembre 1998: norme per la promozione e tutela delle comunit� arb�reshe in Basilicata� Abrogazione L. R. 28-3-1966, n. 16, Questa legge prevede la tutela di Brindisi di Montagna �comune erroneamente ritenuto arb�resh- dove gli abitanti, di essere albanesi, non ne vogliono nemmeno sentire parlare. Intanto che la Regione Basilicata prevede la tutela di comuni circoscritti come minoranza linguistica per pura convenienza economica, nell�impianto delle norme di tutela della L. R. n. 40 del 03 novembre 1998 niente si legge circa il riconoscimento e la tutela degli italo-albanesi fuori dei territori autoctoni.

        La Regione Sicilia

Regione Sicilia � Legge regionale 9-10-1998, n. 26: provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunit� siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Nemmeno tra le pieghe delle norme di tutela per le minoranze linguistiche della legge siciliana si legge alcunch� circa il riconoscimento dei �fuoriusciti�.

      Gli apolidi

 Dall�excursus appena fatto sulle leggi regionali, appare chiaro che, dopo la prima diaspora dalla antica patria, Morea, Albania etc. dopo la �diaspora nella diaspora� interna al territorio italiano, si � voluta creare una nuova specie di arb�resh: �L�arb�resh apolide, non riconosciuto dalle regioni d�origine e non tutelato dalle regioni, dove questo senza patria risiede�.

Gli apolidi, arb�resh� residenti in Piemonte che comunque, proprio perch� lontani dai luoghi natii vogliono tutelare il patrimonio linguistico che diventa sinonimo della loro origine, dunque, hanno avanzato delle proposte. Una delle proposte risolutrici della mancata tutela degli arb�resh� fuori dei territori autoctoni, gi� dall�anno 2001, � stata avanzata dall�Associazione �Vatra Arb�reshe� di Chieri ad alcuni politici delle regioni autoctone,   l�anzidetta proposta -pubblicata da tutte le riviste di minoranza linguistica- si prefiggeva la creazione di un organo di coordinamento interregionale con l�aggiunta alla 482/99: all�art. 3, di seguito al comma n. 3, l�aggiunta dei commi 4 e 5 

        La rettifica alla L. 482/99 per il riconoscimento della diaspora   di �Vatra Arb�reshe�

          �La minoranza arb�resh� (italo-albanese) d�Italia, nel plaudire all�iniziativa che a portato alla approvazione della L. 482/99 ed apprezzando i principi in essa contenuti, fa per� rilevare che la tutela � sempre prevista come legata ad entit� territoriali (Comuni, Province, Regioni), sul presupposto che la popolazione alloglotta sia inserita in territorio omogeneo e continuo. La minoranza albanese � invece molto sparsa ed ha dato origine ad una grande diaspora. La Regione Calabria ha tuttavia al proprio interno la maggior parte dei Comuni parlanti la lingua arb�rehe, per cui si � cercato, attraverso le modifiche qui proposte (modifiche alla legge, oppure specificazioni da adottarsi come norme di attuazione, o modifiche di queste ultime), di individuare non soltanto una associazione di base �come gi� previsto dalla Legge � ma anche un autorevole Ente politico territoriale, cui conferire il potere di coordinamento e tutela della diaspora. L�Ente regionale del quale si auspica la creazione potrebbe essere in parte simile all�Ente Friuli nel Mondo, creato dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia che tutela anche la diaspora.

 

Pertanto, si proponeva l�aggiunta all�art. 3 della L. 482/99 dei commi n. 4 e n. 5 cos� esplicati

 

Art. 3, dopo il comma 3 si aggiunge: comma 4, considerato che la minoranza etnica albanese ha le proprie sedi storiche collocate in numerose province ed alcune regioni, la regione nella quale vi � l�insediamento maggiore � la regione Calabria, la quale pu� esercitare, su proposta dell�organo di coordinamento di cui al precedente comma, od anche di propria iniziativa, i poteri di cui all�articolo 14, anche a favore della minoranza presente in altre regioni e della diaspora, ove questa sia organizzata in associazioni culturali perseguenti il fine della lingua e della cultura della minoranza stessa.

 

Art. 3, dopo il comma 3 e 4 si aggiunge: comma 5, per gli scopi di cui al precedente comma, la Regione Calabria fonda e gestisce, con il contributo dello Stato, un Ente di diritto regionale avente per finalit� il perseguimento degli scopi stessi, Ente del cui Consiglio di amministrazione, composto di dieci Consiglieri, oltre al Presidente, dovranno far parte anche delegati delle altre Regioni in cui la minoranza � presente, nelle seguenti misure: due consiglieri dalla Sicilia, uno dalla Basilicata, uno dalla Puglia, uno dal Molise, altre ai cinque della Calabria. I consiglieri della Basilicata e del Molise curano anche gli interessi della minoranza albanese di Greci nella Regione Campania e Villabadessa nella Regione Abruzzo.

 

     Mario Bolognari docente della cattedra di antropologia culturale Universit� di Messina

L�articolo 6 della Costituzione Italiana, in modo generico parla di principi di tutela delle minoranze: �La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche�. Per oltre 50 anni non si � dato corso ai principi dell�articolo 6 della Costituzione Italiana e quando finalmente dopo lunga gestazione � stata partorita, la legge � nata vecchia: � nata pensando ad una situazione delle minoranze linguistiche come entit� statiche e stabili nei siti storici di secoli prima: situazione che anacronisticamente viene chiamata autoctonia. Il legislatore, i promotori della 482/99,hanno perso di vista circa un secolo di storia italiana: non si sono  accorti che, per le ben note motivazioni socio-economiche, gi� a partire dalla disastrosa situazione post-unitaria �Unit� d�Italia-  dai paesi �autoctoni� inizi� il fenomeno disgregante dell�emigrazione, per dirla con le parole del qualificato antropologo Mario Bolognari, docente della cattedra di antropologia culturale dell�Universit� di Messina: �Si inizi� con le partenze per le Americhe, sopratutto gli USA e l�Argentina, ma in alcuni casi il Brasile. Entro il 1915 era gi� partito pi� della met� di tutti gli emigrati negli USA. Il periodo della Grande Guerra costitu� un blocco per l�emigrazione,ma subito dopo il flusso migratorio ricominci�. La seconda guerra mondiale costitu� ovviamente un momento di stasi del fenomeno emigratorio, nel 1949-51 vi fu una forte ripresa dell�emigrazione verso l��America�, ma gi� le nuove prospettive industriali europee si fanno sentire, per favorire questa volta, le partenze verso il nord Europa, Svizzera e Germania in primo luogo. Questo fenomeno del secondo dopo guerra a partire dagli anni 50  inizi� ad interessare le regioni industrializzate del nord Italia, fenomeno che ha portato alla attuale situazione delle grosse comunit� arb�resh� di Torino, Milano, Roma etc. la famosa �diaspora nella diaspora� degli italo-albanesi�.  

Dallo studio che l�antropologo Mario Bolognari ha condotto sulle popolazioni dell�Italia post-unitaria, si evince che, a dispetto del dubbio significato che si da al termine �autoctonia�, i gruppi sociali umani,  sin dagli importanti fenomeni migratori indo-europei, si sono sempre mossi, andando a formare altrove societ� portatrici del proprio bagaglio culturale; nessun popolo emigrando si � mai portato appresso le pietre e la terra del luogo di nascita, visto che: la terra e le pietre �autoctone� non hanno il dono della parola, dunque, non portatrici di nessuna cultura linguistica, le stesse epigrafi sono scolpite dall�uomo l� dove esso va ad insediarsi.

 

Il Presidente di �Vatra Arb�reshe�

                                                                                                                Prof. Vincenzo Cucci