LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 14-05-1997  REGIONE MOLISE

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  N. 10 del 16 maggio 1997

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

 Finalità  della legge
 1.  La Regione Molise, in ossequio all' art. 6 della Costituzione che afferma che la " Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" ed in attuazione
dei principi dell' art. 4 dello Statuto, d' intesa con i Comuni interessati e nell' ambito delle competenze di cui all' art 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 - valorizza
e promuove il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio, quale elemento non secondario della cultura molisana.
  2.  A tal fine la Regione, di concerto con i comuni interessati, con i loro consorzi e con le Province, promuove e sostiene  le iniziative di valorizzazione delle
comunità  molisane di origine croata ed albanese, riconoscendo che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un' Europa
fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità  culturali.

ARTICOLO 2

 Interventi a favore di attività didattiche complementari
 1.  La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio delle lingue croata ed albanese nelle scuole materne, elementari e medie dei Comuni in cui sono presenti le
popolazioni alloglotte.  Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue croata ed albanese nel normale orario scolastico, sarà  cura della Regione Molise collaborare
con i Comuni, con i loro Consorzi e le Province interessate e che vengano organizzati dei corsi pomeridiani.
  Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell' autorità  scolastica, o in altra sede idonea.

ARTICOLO 3

 Contenuti ed organizzazione delle attività  didattiche
 1.  Argomento dei corsi di cui all' articolo 2 sarà  l' insegnamento della lingua croata ed albanese inteso come approfondimento della conoscenza dell' idioma parlato
nei comuni molisani interessati dal fenomeno del bilinguismo.
  Sarà  altresì  finalità  dei corsi il recupero delle tradizioni di queste comunità , nell' ambito di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico, geografico,
musicale ed artistico.
  La programmazione degli insegnamenti dovrà  tenere conto del diverso grado di scolarizzazione e di conoscenza della lingua croata o albanese.
  Per lo studio interdisciplinare della letteratura, della storia, della geografia, sarà  possibile utilizzare insegnanti laureati in materie storico - letterarie nati nei comuni
molisani nei quali è  presente il fenomeno del bilinguismo, oppure insegnanti in possesso di un diploma magistrale, da impiegarsi nei corsi della scuola materna ed elementare.

ARTICOLO 4

 Interventi di promozione culturale
La Regione promuove e sostiene sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
   a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità  croate ed albanesi;  creazione di  una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici,
etnologici, folclorici;  raccolta e compilazione di repertori linguistici croati e albanesi, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche;  organizzazione
di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari;   attività  di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l' economia, la società 
le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;
   b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione;  edizioni di giornali e periodici in lingua croata e albanese per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle
tradizioni dei gruppi linguistici minoritari;  pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua croata ed albanese;  attività  informative
e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
  c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività  parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni croata ed albanese;
  d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese e croato;
  e) raccolta e studio dei toponomi nelle lingue croata ed albanese e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica,
la toponomastica originaria;
  f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità  di lingua croata ed albanese in Italia ed all' estero.

ARTICOLO 5

 Comitato per la valorizzazione culturale per la programmazione delle attività 
 1.  Per la programmazione delle attività  educative e culturali finalizzate alla valorizzazione delle comunità alloglotte, è  istituito un Comitato composto da:
  a) l' Assessore Regionale alla Cultura, o suo delegato;
  b) il Provveditore agli Studi di Campobasso;
  c) il Presidente dell' Amministrazione Provinciale di Campobasso;
  d) i Sindaci dei Comuni di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Montecilfone, Montemitro, Portocannone, S.   Felice del Molise ed Ururi;
  e) due esperti di chiara fama nelle discipline storiche, antropologiche e/ o linguistiche riferite alle culture croata ed albanese.
  2.  Il Comitato è  nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.  I suoi poteri sono comunque prorogati
fino all' insediamento del nuovo Comitato.
  3.  Le riunioni sono presiedute dall' Assessore Regionale o da un suo delegato.
  4.  La partecipazione alle sedute non dà  diritto ad alcun compenso.
  Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è  a carico del bilancio regionale.
  5.  Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell' Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale.
  6.  Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del servizio, nonchè , su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie
delle iniziative sottoposte ad approvazione.
  7.  Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività  educative e culturali per la valorizzazione delle comunità  alloglotte sulla base di progetti elaborati direttamente dalla Regione Molise o promossi
in collaborazione con Istituti scolastici, Enti pubblici, Istituzioni, fondazioni, Associazioni e Cooperative culturali.
  8.  Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità  finanziarie, della produttività  degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le due comunità  linguistiche.

ARTICOLO 6

 Presentazione delle proposte
 1.  I Comuni, i loro Consorzi, le Province gli Enti e le associazioni operanti senza fini di lucro, che intendono promuovere singole iniziative o manifestazioni finalizzate
agli obiettivi di cui alla presente legge, possono proporre relativi progetti entro il 30 novembre di ogni anno, all'Assessorato alla Cultura della Regione Molise.
  2.  I progetti, firmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredati da:
  a) una relazione illustrativa dell' iniziativa da realizzare;
  b) il preventivo di spesa per ogni singola iniziativa, con l' indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti o privati;
  c) eventuale relazione sulle attività  culturali precedentemente svolte nel settore.

ARTICOLO 7

 Programmazione degli interventi
 1.  Il Consiglio Regionale, sulla base della proposta predisposta dal Comitato, approva la programmazione annuale degli interventi.
  2.  Il finanziamento dei progetti inclusi nel programma annuale è  disposto in due soluzioni:
  a) l' 80% in acconto, alla dichiarazione di conferma dell'intento di realizzare l' iniziativa proposta, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione
di concessione del contributo;
  b) il 20% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l' attività  svolta e dall' indicazione delle spese sostenute.

ARTICOLO 8

 Obblighi dei beneficiari
 1.  La concessione dei contributi regionali comporta, per i beneficiari, l' obbligo di realizzare le attività  sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato
nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.

ARTICOLO 9

 Regolarità  contabile e vigilanza.
 1.  La Regione Molise può  disporre forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine alle attività  ammesse a finanziamento ai sensi della presente
legge.  In particolare, essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.
  2.  La segnalazione di eventuali irregolarità  sarà  fornita al Comitato Tecnico - Scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per le annualità  successive al fine
di valutare l' esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.
  3.  In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, l' Assessorato alla Cultura provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

ARTICOLO 10

 Norma transitoria
 1.  Per le iniziative relative all' anno 1997, il termine di presentazione delle proposte di attività  educative e culturali è  stabilito nel 30 giorno dalla entrata in vigore
della legge.

ARTICOLO 11

 1.  L' onere derivante dall' attuazione della presente legge quantificato per l' anno 1997 in L 200.000.000, troverà copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo
di approvazione del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1997.

ARTICOLO 12

 Dichiarazione d' urgenza
 La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 Data a Campobasso, addì  14 maggio 1997.