Progetti di legge n. 30/7^, 115/7^, 322/7^, 256/6^, UNIFICATI

NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E STORICHE DI CALABRIA

Relatore: On. Tripodi Pasquale

TITOLO I
RICONOSCI
MENTO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE DELLA CALABRIA

Art. 1
(Finalit� della legge)

1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversit� culturali e, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera r, con propria Legge Regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, nr. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l�aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi e quelle comunit� minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell�attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialit� economiche ed ambientali con i propri beni culturali.
3. Gli ambiti territoriali in cui la legge si applica sono quelli indicati nell�allegata tabella A. Ogni loro rideterminazione � adottata con decreto della Giunta regionale.

Art. 2
(Definizione di bene culturale)

1. In attuazione della legge 15.12.1999, nr 482, dell'art 56, lettera r dello Statuto regionale e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarit� urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.

TITOLO II
ALFABETIZZAZIONE, INSEGNAMENTO E ORDINAMENTO SCOLASTICO, FORMAZIONE

Art. 3
(Insegnamento bilingue)

1. I criteri generali per l�attuazione dell�art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.
2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinch� nelle scuole di ogni ordine e grado nei comuni di cui all�art. 1 della presente legge venga istituito l�insegnamento bilingue nell�ambito delle attivit� didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull�istruzione.

Art. 4
(Interventi a favore di attivit� didattiche complementari)

1. La Regione sostiene e finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale orario scolastico, sar� cura della Regione Calabria collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a ch� vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell�autorit� scolastica, o in altra sede idonea.

Art. 5
(Contenuti ed organizzazione delle attivit� didattiche)

1. I progetti dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l�utilizzo delle lingue minoritarie.
2. L�insegnamento della lingua dovr� essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell�area umanistico-pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica.

Art. 6
(Dimensionamento scolastico)

1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei comuni di cui all�articolo 1 della presente legge, visto il comma 3 del DPR del 18 giugno 1998, n.233, � prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

Art. 7
(Corsi di alfabetizzazione)

1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, pu� sostenere le attivit� di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.
2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli enti pubblici di cui gli articoli 7,8,9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
3. Pu� istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad istituti scolastici, enti pubblici o ad associazioni riconosciute.
4. Pu� istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale. l'artigianato tipico e ogni altra attivit� di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunit� linguistica e culturale.

TITOLO III
ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Art.8
(Comitato regionale per le minoranze linguistiche)

1. Per la programmazione delle attivit� previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunit� linguistiche � istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della Calabria composto da:
a) Dirigente generale del Dipartimento cultura o suo delegato;
b) 4 Sindaci dei comuni albanesi, 2 Sindaci dei Comuni grecanici, il Sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla Conferenza dei Sindaci;
c) 4 personalit� parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'Albo delle Associazioni, di cui: 2 di lingua albanese, 1 di lingua greca e 1 di lingua occitanica;
d) 2 esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle universit� di Cosenza e Reggio Calabria.
2. Il Comitato � nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione dell�organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dal Dirigente generale del Dipartimento Cultura o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle sedute non d� diritto ad alcun compenso. il rimborso delle spese per gli aventi diritto � a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale.
6. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attivit� educative e Culturali per la valorizzazione delle comunit� alloglotte.
7. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilit� finanziarie, della produttivit� degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le tre comunit� linguistiche.

Art. 9
(Approvazione)

1. La Giunta Regionale, sulla base delle proposte pervenute dal Comitato, approva gli interventi entro il 1� novembre di ogni anno.

Art. 10
(Istituti regionali di cultura)

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, nr. 482 sono istituiti tre Istituti regionali.
a) E' istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italo-albanese di sant'Adriano l'Istituto regionale per la comunit� arberesh di Calabria;
b) E' istituito, con sede in Bova Marina, presso l�Istituto Regionale di Studi Elleno-Calabri (IRSEC) per la comunit� greca di Calabria;
c) E' istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunit� occitanica di Calabria.

Art. 11
(Conferenza regionale dei Comuni alloglotti)

1. Nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro � costituita la Conferenza Regionale dei Comuni alloglotti di cui all'articolo 1 della presente Legge . Essa � composta dai Sindaci dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti delle Province o da un loro delegato, da 5 rappresentanti delle Associazioni di cui 3 per la minoranza albanese, 1 per la minoranza greca, 1 per la minoranza occitanica.

Art. 12
(Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della Conferenza
regionale dei Comuni Alloglotti)

1. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.
2. Sentiti gli enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all'esame della Giunta Regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.

Art. 13
(Associazioni e volontariato)

1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico�-culturale.
2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'art. 1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonch� a favore delle iniziative volte e soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della L. R. 19 aprile 1985 nr. 16 riconosce l'attivit� delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunit� linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale.

Art. 14
(Promozione dell'associazionismo)

1. Per i benefici delle presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.
2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sar� promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus, o ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.
3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.

Art. 15
(Interventi di promozione culturale)

1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunit� di cui all'articolo 1; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attivit� di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la societ�, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;
b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attivit� informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attivit� parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;
d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;
e) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;
f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunit� di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all'estero;
g) relazioni tra i Comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le comunit� di emigrati calabresi all'estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari.

Art. 16
(Festival arberesh e centro musicale)

1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone arberesh e quindi la necessit� di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.
2. La regione Calabria istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori.
3. La Regione Calabria Promuove analoga iniziativa al precedente comma 1 per le altre due comunit� linguistiche.

Art. 17
(Stampa, editoria, radio, televisioni)

1. La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali nell�ambito delle comunit� linguistiche e culturali, fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l'editoria.

Art. 18
(Programmazione televisiva)

1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria, e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.

Art. 19
(Intervento speciale)

1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di euro 1.000.000 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attivit�:
a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale pu� ottenere dai propri comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, nr 482, purch� comprovabile della autenticit� della richiesta;
b) indagine nell'intero territorio regionale, con modalit� di censimento, della popolazione alloglotta;
c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente Legge. L'intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verr� realizzato dagli Istituti culturali e dalle associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere;
d) finanziamento a Province e Comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare.
e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l'installazione di insegne pubblicitarie bilingui.

Art. 20
(Scambi culturali con le nazioni d'origine)

1. La Regione Calabria, le Province e gli enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunit� linguistiche e le nazioni di origine.

TITOLO IV
TUTELA DEGLI INTERESSI SOCIO-ECONOMICI E AMBIENTALI

Art. 21
(Tutela socio-economica)

1. La tutela delle comunit� linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.
2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.

Art. 22
(Patrimonio artistico religioso)

1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente Legge, sar� istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le Leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.

Art. 23
(Insediamenti abitativi antichi)

1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunit� linguistiche e culturali. Una particolare attenzione � riservata alla tutela della gjitonia, itolo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.

Art. 24
(Servizi fondamentali)

1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art 25
(Norma finanziaria e finale)

1. Agli oneri derivanti dall�attuazione dell�art. 10 della presente legge, determinati per l�esercizio 2003 in Euro 200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all�UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilit� finanziaria di cui al comma precedente � utilizzata nell�esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell�UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale � autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all�art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi � assicurata con l�approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
4. La presente legge � dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BUR.

Allegato A

a) ALBANESI:

A 1) Provincia di Cosenza

1) Acquaformosa (FIRMOZA)
2) Castroregio (KASTERNEXHI) + Farneta (FARNETA Fraz.)
3) Cerzeto (OANA) + Cavallerizzo (KEJVERICI FRAZ.) + San Giacomo (SHEN DJAPRU- F)
4) Civita (CIFITI)
5) Cervicati (CERVIKATI)
6) Falconara Albanese (FALLKUNARA)
7) Firmo (FERMA)
8) Frascineto (FRASNITA) + Ejanina (PURCILLI Fraz)
9) Lungro (UNGRA)
10) Mongrassano (MUNGRASANA)
11) Plataci (PLLATNI)
12) San Basile (SHEN-VASILI)
13) San Benedetto Ullano (SHEN BENEDHITI) + Marri (MARRI Fraz.)
14) Santa Caterina Albanese (PICILIA)
15) San Cosmo Albanese (STRIGHARI)
16) San Demetrio Corone (SHEN MITRI) + Macchia Albanese (MAOI Fraz.)
17) San Giorgio Albanese (MBUZATI)
18) San Martino di Finita ( SHEN MURTIRI)
19) Santa Sofia d�Epiro ( SHEN SOFIA)
20) Spezzano Albanese ( SPIXANA)
21) Vaccarizzo Albanese (VAKARICI)
22) Corigliano Calabro Fraz. Cantinella

A 2) Provincia di Catanzaro

23) Andali (ANDALLI)
24) Caraffa (GARAFA)
25) Marcedusa (MARCEDHUZA)
26) Vena di Maia (VINA)
27) Zangarona di Lamezia

A 3) Provincia di Crotone

28) Carfizi (KARFICI)
29) Pallagorio (PUHERIU)
30) San Nicola dell�Alto (SHEN KOLLI)

B) GRECANICI

B 1) Provincia di Reggio Calabria

31) Bova Superiore (VUA)
32) Bova Marina
33) Condofuri + Gallician� (Fraz)
34) Roccaforte del Greco (VUNI)
35) Roghudi
36) Palizzi

C) OCCITANI

C 1) Provincia di Cosenza

37) Guardia Piemontese