Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria
Intervento del consigliere Damiano GUAGLIARDI
Signor
presidente, colleghi consiglieri,
il
rispetto nei Vostri confronti e il non volere utilizzare forme
istrionesche della comunicazione mi inducono a parlare in questa aula con
la lingua di sempre: l’italiano.
Confesso, però, che in occasione di questo provvedimento, che colma una storica lacuna legislativa verso le minoranze linguistiche di Calabria, forte è la tentazione di tenere un intervento nella mia prima lingua: quella che da bambino ho appreso dalla bocca dei miei genitori; quella con cui ho giocato nelle mie gjitonie, quella che mi ha procurato grandi difficoltà negli studi, quella che parlo oggi nelle mie comunità, quella che cerco di far apprendere alle mie figlie.
E’
la lingua di quei profughi che, in forme molto simili a quelle odierne,
dall’Albania sono arrivati nelle regioni meridionali della nostra penisola
tra il XV e il XVIII secolo, e che in cinquecento anni si è mantenuta viva
nelle regioni dell’Italia meridionale costruendo nel tempo la sua
diversità nella letteratura, nella storia, nell’antropologia, nelle arti e
nella musica.
1. Oggi,
finalmente, ci apprestiamo ad approvare una legge di tutela delle
minoranze linguistiche di Calabria, a distanza di poco meno di tre anni
dal progetto di legge presentato da me e dal collega Tripodi, grazie alla
legge n. 482 approvata il 15 dicembre 1999, con la quale il Parlamento
italiano, dopo mezzo secolo di attese, finalmente attua l’articolo 6 della
Costituzione nel quale è sancita la tutela di tutte le minoranze
linguistiche presenti nel territorio dello Stato italiano. Una legge che
solo alla fine del secolo ventesimo colma una lunga assenza legislativa
del Parlamento italiano e pone fine ad una storica disattenzione della
classe politica italiana la quale per oltre mezzo secolo è stata
colpevolmente silente ed inerte verso le minoranze linguistiche interne, o
come oggi si afferma storiche.
Minoranze
che si formarono nei secoli a causa di fenomeni migratori di popolazione
straniera, o, anche, per lo svilupparsi in aree culturali e sociali, come
quelle sarda e slovena, di processi endogeni che nel tempo hanno innescato
processi linguistici, etnici e antropologici tali da far loro assumere
caratteristiche di entità nazionali, ma che si sono sempre sentite
appartenenti alla nazione e allo Stato italiano.
2. Ma
perché il Costituente italiano, promotore di quella che sul terreno dei
principi e dei valori, è la più moderna Costituzione del mondo
occidentale, ha tardato tanto nel realizzare compiutamente la tutela delle
tante minoranze linguistiche interne disattendendo per lungo tempo
l’attuazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini italiani
sancito con l'articolo 3 della Costituzione? E perché ha operato con una
legislazione di qualità e di grande modernità solo a favore di quelle
regioni che, essendo confinanti con paesi stranieri, avevano già ottenuto
per obblighi internazionali l'attribuzione di regioni autonome a statuto
speciale?
La
risposta la troviamo in quello che fu l’orientamento statuale che si
ipotizzava alla fine del fascismo, l’approccio culturale e il forte
condizionamento politico che i nostri legislatori, compreso quelli
costituenti dovettero subire. Infatti, il nostro legislatore, diversamente
da quello spagnolo che alla caduta del franchismo scrive che la Spagna è
composta da nazionalità
e da regioni le quali possono essere costituite in comunità autonome
qualora possiedano una lingua propria, è stato fortemente condizionato dai
processi culturali e storici che avevano consentito la nascita dello Stato
unitario italiano, dalla presa di Porta Pia, alla Prima guerra mondiale e
alla caduta del regime fascista. Fu , dunque, l’evoluzione storica del
nostro Stato a suggerire al costituente l’eliminazione sistematica dal
testo della nuova Costituzione di tutte le espressioni etniche e/o
nazionali che potevano determinare l'affermazione di un
principio di riconoscimento giuridico dei gruppi nazionali, comunque
esistenti in territorio italiano, determinando una tutela delle minoranze
italiane differenziata, non paritaria sul territorio nazionale. Le
motivazione di questo atteggiamento dicotomico nei confronti di due
segmenti della società italiana repubblicana è sicuramente individuabile
nella storia unitaria del risorgimento italiano, ma, soprattutto, al
condizionamento politico sulla evoluzione storica dello status giuridico
delle minoranze linguistiche che ebbe il legislatore in fase
costituente.
3. Storicamente, l'idea di una tutela delle minoranze nacque, per la prima volta, nel XVIII° secolo all'interno del movimento intellettuale che tendeva a controbilanciare le varie forme di intolleranza rivolte soprattutto verso i gruppi religiosi che si manifestarono in modo rilevante con l'affermazione del pensiero illuminista. Anche nel XIX° secolo il tema delle minoranze rimase confinato esclusivamente ai gruppi religiosi, con una particolare attenzione per gli ebrei, che cominciavano a subire discriminazioni e attacchi non solo per fattori religiosi, ma anche per il loro essere di comunità nazionale ed economica. Con la formazione della Società delle nazioni all'indomani del primo conflitto mondiale, per effetto delle nuove dimensioni territoriali che si erano determinate tra i confini degli stati europei, si tese a generalizzare la tutela delle minoranze di lingua e di razza oltre che di religione. L'Europa, che aveva vissuto nel primo ventennio del Novecento la caduta e lo stravolgimento territoriale di grandi potenze imperiali, come quello zarista e quello austro-ungarico, con la ridefinizione dei nuovi stati nazionali cominciò ad avvertire le difficoltà e i conflitti che scaturivano da grandi gruppi sociali differenti per lingua, cultura e razza dalla popolazione maggioritaria del nuovo stato i quali, anche involontariamente, esercitavano una spinta egemonica e dominante. Nacquero in quel periodo i grandi movimenti culturali protesi a difendere all'interno di uno stato nazionale le grosse aggregazioni sociali che si differenziavano per lingua, espressioni culturali, tradizioni e anche per razza dalla maggioranza della popolazione.
L'idea di nazionalità oppresse come momento di contraddizione dello stato-nazione, dai cui potevano scaturire elementi di conflittualità sociali diversi da quelli puramente economici, iniziò il suo percorso di conquista giuridica dentro le democrazie liberali europee con l'affermazione degli stati vincitori e la penetrazione diffusa del sistema economico occidentale, che, già da allora, cominciava ad essere sensibilmente condizionato dall'economia americana. D’altra parte, in Italia i principi nazionalistici di tradizione risorgimentale condizionarono non poco l'affermazione della tutela dei gruppi linguistici ed etnici; anzi sulla tradizione della politica sabauda, di annessione più che di integrazione del territorio nazionale, si tese a soffocare qualsiasi voce favorevole ai diritti delle minoranze che erano stati espressi nei trattati di pace della prima guerra mondiale e nella costituzione delle nuove province italiane. Successivamente, la politica del regime fascista appesantì gli orientamenti nazionalistici imponendo alla burocrazia statale forme di italianizzazione anacronistiche che sfociarono in paradossali e ridicole soluzioni come la modifica forzata dei cognomi stranieri o il divieto, soprattutto nelle province di confine, di usare la lingua materna anche nelle attività strettamente private e personali.
Alla fine della seconda guerra mondiale, gli obblighi internazionali determinati dalla sconfitta militare imposero la questione della tutela delle minoranze nazionali ed etniche, sicché il legislatore della Costituente fu indotto a introdurre tra i principi fondamentali della Carta costituzionale l'urgenza della tutela delle minoranze linguistiche di confine, soprattutto per il rispetto degli obblighi derivanti da accordi, trattati e da convenzioni internazionali che intervennero e condizionarono la ricostruzione dello Stato italiano. Ma, i lavori dei costituenti furono condizionati in forma particolare dalla tradizione liberale del risorgimento italiano che, soprattutto durante il ventennio fascista, aveva assunto una marcata definizione dell'idea di nazione, nella quale, di fatto, si era negato alle diversità regionali ogni forma di integrazione nel processo di unificazione nazionale. Questa tradizione di fronte alla drammaticità della situazione economica e sociale italiana all'indomani della vittoria del fronte repubblicano che, dal Sud al Nord, vedeva minacciata la stessa integrità nazionale, indusse il legislatore costituente ad assumere risolutamente ad immagine della nazione italiana uno Stato territorialmente integro, immune da frazionamenti e diversità etniche, onde evitare ogni potenziale rischio di rottura dello stato nazionale, che, seppure sostenuto da notevoli sforzi unitari da parte dei partiti, delle forze partigiane e antifasciste, rischiava costantemente la rottura ideologica, economica e sociale. Per cui, nonostante in quel tempo una minoranza linguistica non fosse considerata altro che l'espressione di una minoranza etnica, se non nazionale, i lavori della Costituente cercarono di eliminare ogni formula, concetto o terminologia quale razza, etnia, popoli e nazioni che mettesse in discussione l'idea che lo Stato italiano potesse assumere un assetto giuridico di stato plurinazionale, così come andavano formandosi nell'Europa orientale. Soprattutto per bloccare fermenti irredentisti che potessero mettere in discussione gli equilibri internazionali sottoscritti nei trattati di pace.
La
volontà di garantire, al di
sopra di tutto, l’integrità del territorio nazionale, dunque,
condizionò fortemente il dibattito dei Costituenti anche durante la
definizione dei principi generali di uguaglianza previsti nell'attuale
articolo 3, quello sulla attribuzione dell’autonomia speciale alle regioni
con presenza di popolazione plurilingue e la discussione sulla
formulazione dell'articolo 6 sulla tutela delle minoranze
linguistiche.
Tuttavia, il
lungo ritardo nell’approvazione di una legge che applicasse “le apposite norme” annunciate
nell'articolo 6, non è stato dovuto esclusivamente alla riduzione
concettuale del termine minoranza, inteso come gruppo sociale confinato in
una dimensione esclusivamente linguistica, più vicina alle
tendenze dialettali della variegata articolazione delle culture
regionali o sub-regionali dello Stato italiano; e neppure alle
capacità della lingua delle minoranze di esprimere una storia di
emigrazione, di patrimonio culturale e spirituale, di formazione e
comunicazione sociale diversa da quella maggioritaria nel
territorio.
E’
stata l'angustia politica culturale dei partiti della destra storica,
sorretta dai partiti laico liberali di emanazione risorgimentale e dai
filoni statalisti dell'Italia repubblicana, a porre forti ostacoli per
molte legislature alla approvazione di una legge
costituzionale sulle minoranze. E, nonostante la diversa
sensibilizzazione della classe politica verso i gruppi linguistici
espressione di minoranze etniche e storiche del territorio nazionale, lo
Stato italiano, pur producendo una legislazione molto avanzata, anche se
circoscritta solo a quelle minoranze di confine protette dai trattati di
pace e dagli accordi internazionali, si è dimostrato impotente verso le
cosiddette minoranze interne tacitando ogni iniziativa di tutela
soprattutto attraverso una rigida imposizione della lingua italiana,
come unica lingua ufficiale nel rapporto burocratico e nella
politica dell'istruzione di base, anche dopo l'emanazione degli
stessi Decreti Delegati sulla scuola i quali prevedevano altri
orientamenti sull'uso della lingua materna dei cittadini
italiani.
4. Sul
piano dell’innovazione giuridica una conquista importante, che sblocca
finalmente la stagnazione della paura politica di frantumazione dello
Stato da parte delle minoranze, si ottiene nel novembre del 1992 quando il
Consiglio d'Europa conferisce al progetto di Carta
europea delle lingue regionali e minoritarie la veste giuridica di
Convenzione europea, e che, purtroppo, l'Italia ratificherà solo nel 2001.
Nel preambolo della Convezione si afferma che «lo scopo del
Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi
membri, al fine di salvaguardare e di promuovere gli
ideali e i principi che
sono il loro patrimonio comune» e, sulla base dei principi
assunti nel tempo dalle varie istituzioni sovranazionali, ribadisce che
parlare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e
pubblica costituisce un diritto imprescindibile. Si afferma, dunque,
l’impegno che «la protezione e la promozione delle lingue regionali o
minoritarie nei differenti paesi e regioni d'Europa
rappresentano un contributo alla costruzione di un'Europa fondata
sui principi della democrazia e della diversità
culturale, nel quadro della sovranità nazionale e
dell'integrità territoriale» ed inoltre che la protezione
«delle lingue regionali minoritarie storiche dell'Europa, di cui
alcune rischiano sempre più di sparire, contribuisce a mantenere e a
sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale
dell'Europa».
Con
questa risoluzione, superato finalmente il dibattito, quasi secolare, sul
concetto di minoranza come segmento di nazionalità interna ad uno
stato nazionale, si definiscono «lingue regionali o minoritarie
le lingue usate tradizionalmente su un territorio di uno Stato da
appartenenti di questo Stato che costituiscono un gruppo
numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato,
e diversi dalla lingua ufficiale di questo Stato». In
questo modo le antiche minoranze interne assumono una dimensione e una
collocazione più universale, non necessariamente legata alla dimensione
specificatamente territoriale.
Superato
l’ostacolo storico-politico
che associava le minoranze linguistiche a segmenti di popolo in
conflitto con la popolazione maggioritaria di uno stesso Stato nazionale
che parla un’altra lingua ufficiale e il rischio di un possibile conflitto
per nuove definizioni territoriali dello Stato medesimo, la Carta va
oltre, sostenendo l’impegno del riconoscimento delle lingue
regionali o minoritarie in « quanto espressione della
ricchezza culturale» dell’ Europa; per cui c’è «la necessità di un'azione risoluta di
promozione delle lingue regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle
facilitando l'incoraggiamento dell'uso orale e scritto delle lingue
regionali o minoritarie nella vita pubblica».
Gli
organismi europei pervenendo al concetto di lingua quale veicolo dinamico
della storia sociale, politica e intellettuale dell'uomo nella società
accantonano definitivamente la concezione classica che associa la lingua
alla condizione di identificazione nazionale. E’ del tutto evidente che i
legislatori europei abbiano avuto come ispiratori di tale affermazione i
passaggi giuridici che sono stati avviati dai primi trattati
internazionali stipulati alla fine della prima guerra mondiale, sulla
tutela della minoranze di razza, di lingua e religione; sono poi passati
per le varie costituzioni europee, in particolare quelle nate dopo la seconda
guerra, e seguendo i problemi giuridici conseguenti alla complessità del
processo dell'unione politica dell'Europa, sono, infine, pervenuti alla
definizione «di lingua minoritaria quale bene culturale di un popolo»,
soprattutto per sancire alcune sintesi del diritto europeo, teso a
tutelare all'interno del libero mercato e della liberalizzazione delle
frontiere, l'individuo quale membro di un gruppo nazionale, più o meno
grande. Tale risultato consente di allargare la prospettiva della tutela
linguistica liberandola quasi integralmente dai condizionamenti
nazionalistici che avevano caratterizzato la storia dell’Europa nel
Novecento e reso difficoltosa l'azione del legislatore per la
presenza di una opinione pubblica ancora permeata in molti
settori da sentimenti nazionalistici.
Se
ciò risponde al vero, sul piano strettamente giuridico, il
riconoscimento di una minoranza come bene culturale rappresenta lo
strumento adatto per risolvere i conflitti che nascono nell'intreccio tra
la tutela degli interessi collettivi e la tutela degli interessi dei
singoli. Qualsiasi principio giuridico che può essere adottato quale
principio ispiratore di disciplina dell'uso della lingua, trova un fattore
di unificazione, da una parte, nella difesa del libero sviluppo della
personalità umana e, dall'altra, nella diffusione dello
spirito di solidarietà fra soggetti comunicanti. Ciò comporta la
libertà di usare la lingua che si ritiene propria, e questo
atto non può essere assolutamente limitato se non quando esso è
lesivo per la libertà altrui. Per cui il libero uso di una lingua
presuppone l'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale e non
quello formale come in parte avviene nell'ordinamento italiano, per
effetto della non attuazione dell'articolo 6 della Costituzione,
nonostante la recente approvazione della legge 482 in materia di tutela
delle minoranze linguistiche storiche.
Il
riconoscimento di lingua come bene culturale, al pari di ogni
altro bene culturale, merita l’attenzione del legislatore e, per
come già dispone la Costituzione spagnola, diventa una più ampia
cornice di attuazione del principio pluralista, capace di procedere sulla
strada della valorizzazione di qualsiasi particolarità
linguistica-culturale.
Considerato
che le differenze etnico e linguistiche non possono essere né motivi di
discriminazione dei cittadini, né causa principale della contrapposizione
politica dei gruppi sociali organizzati è evidente che l'ampiezza
del concetto di bene culturale, in cui rientra il provvedimento di tutela
di una lingua,
impedisce il nascere di conflitti di interessi
particolari degli individui appartenenti al gruppo con quelli collettivi
del gruppo stesso. Conflittualità che, ovviamente, non può risolversi
privilegiando una delle componenti, ma ricercando una soluzione
equilibrata che assicuri al massimo la tutela degli interessi
conflittuali. Questa impostazione, che nella Carta europea non è
estensiva alle espressioni linguistiche minori, quali possono essere
i dialetti, permette il rafforzamento dello spirito di comprensione
e di solidarietà tra i popoli, proprio nella affermazione che nessuna delle
lingue, piccole o grandi, antiche o meno antiche, può essere migliore o
peggiore delle altre, rimovendo, in questo, atteggiamenti di disprezzo e
di ostilità verso coloro che usano lingue diverse dalla nostra. In questo
senso il binomio individualismo-nazionalismo viene sostituito da un
possibile altro binomio gruppo-unione, o forse ancor meglio
comunione, necessario al processo unitario europeo. Esiste tuttavia
il rischio di una concezione passiva della tutela che porterebbe alla
rappresentazione di una lingua come bene museale e documentario. La
costituzione di musei, centri studi e culturali, scuole specializzate,
archivi di documentazione non avrebbe alcun effetto positivo se la lingua
oggetto di tutela non dovesse essere protagonista nella comunicazione
sociale e nella produzione di nuova cultura. Solo consentendo alle
lingue un uso continuo e un protagonismo quotidiano, si riafferma la
convinzione della evoluzione dei codici di comunicazione e
linguistici, rigettando la tesi di volere fermare il corso della
storia mediante la conservazione forzata di una lingua. In conclusione,
dall'acquisizione concettuale di minoranze linguistiche come espressione
della cultura di un popolo, la politica di tutela di queste realtà, al di
là dell'enunciazione di principio dell'articolo 6, in Italia
deve essere riconducile all'altro principio espresso nell'articolo 9 della
Costituzione che impone alla Repubblica di promuovere lo sviluppo della
cultura e la difesa del patrimonio storico e artistico. In
questo modo, partendo dal presupposto che una lingua è un bene culturale,
la tutela delle minoranze linguistiche in Italia dovrebbe trovare una sede
naturale nella legislazione scolastica e in quella dei beni
culturali.
5. Con
l’approvazione della Legge 482 recependo i valori della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e
delle precedenti Deliberazioni del Parlamento europeo, il Parlamento
italiano ha, così, superato il sofferto dibattito che vedeva nella tutela
delle minoranze linguistiche non di confine un rischio per l’integrità
dello Stato post-unitario, contribuendo attivamente alla costruzione di
una Europa dei popoli che mette a
fondamento della sua democrazia il riconoscimento delle diversità
linguistiche, culturali, razziali e religiose. Con questa legge, anche in
Italia si riconosce che le culture regionali minori e le minoranze
linguistiche sono bene generale da tutelare e si legittima il principio
che le lingue minoritarie sono un veicolo di unità tra popoli e nazioni il
cui patrimonio linguistico e culturale rappresenta una notevole risorsa
economica.
Grazie
a questo provvedimento le Regioni non a Statuto speciale possono
finalmente tutelare le proprie minoranze regionali e anche la
Calabria, finalmente, si può
rendere attuale la lettera r
dell’articolo 56, del vecchio Statuto regionale che, pur nella
dimenticanza della minoranza di lingua occitanica presente nel Comune di
Guardia Piemontese (CS) e del variegato arcipelago linguistico dei nomadi
di Calabria afferma che “nel rispetto delle proprie tradizioni,
promuove la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico
delle popolazioni di origine albanese e greca; favorisce l’insegnamento
delle due lingue nei luoghi ove esse sono parlate”.
Una
affermazione solenne, culturalmente avanzata per quegli anni, che sul
piano dei grandi principi sfidava l’egemonia culturale delle destre che
qualche anno prima avevano dato vita alla RIVOLTA DI REGGIO, ma,
purtroppo, non è stata sufficiente nel corso della sua seconda legislatura
ad evitare la forbice dell’allora Commissario di Governo che bocciò una
legge di questo Consiglio a favore delle minoranze linguistiche. Nel tempo
la politica si è dimenticata delle minoranze linguistiche e, nonostante le
incessanti sollecitazioni delle comunità linguistiche, non è stata in
grado di intervenire adeguatamente né sul terreno legislativo né su quello
della programmazione economica. La redazione dell’Asse 2 del POR Calabria
è un segnale emblematico della sottovalutazione di questi beni verso una
nuova politica dello sviluppo altro di gran parte della classe dirigente,
non solo politica,
calabrese.
Con
questa giornata si avvia una processo favorevole per le minoranze che il
testo del nuovo Statuto
regionale ha già voluto colmare. Mi riferisco al riconoscimento del popolo
Rom come appartenente all’arcipelago delle minoranze storiche, oggetto di
tutela; mi riferisco al riconoscimento di una rappresentanza dei Comuni di
lingua minoritaria nell’ambito del Consiglio delle Autonomie
locali.
In
un momento così qualificante della nostra azione legislativa mi sembra
necessario anche puntualizzare con quale spirito e dentro quale dibattito
abbiamo affrontato la discussione di merito della legge che stiamo per
approvare.
Da
appartenente alla comunità linguistica albanese e, dentro una angolazione
del tutto diversa da quella di voi tutti, nelle tante e anche vivaci
discussioni nella Commissione e nelle comunità interessate alla legge, ho
intravisto due modalità di approccio al problema: uno esterno alle
minoranze e l’altro interno.
Due
idee diverse di affrontare il problema che, conseguentemente, portano a
due diverse modalità di intendere la prospettiva della tutela della lingua
e della valorizzazione del patrimonio etnico-linguistico.
E’
del tutto evidente che l’approccio esterno ha un carattere statico e
passivo: pensa di gestire gli spazi che gli offre la legge nazionale,
aggiunge qualcosa di suo a livello regionale, punta esclusivamente alla
difesa della lingua, dentro una gestione del tutto istituzionale delle
poche risorse disponibili. Ciò comporta una sorta di imbrigliamento delle
aspettative che in molti avevano riposto sulla 482. Non solo: favorisce i
più forti sul piano politico perché restringe in ambito centrale la
distribuzione delle risorse, perché si regge sulla discrezionalità e sulla
mediazione, non sui diritti e sulle opportunità. Ovviamente fanno parte di
questa schiera coloro che sono più realisti del re e non vedono nelle due
leggi di tutela (nazionale e regionale) alcuna prospettiva di sviluppo
futuro. Molti sono anche vecchie volpi alle quali l’arrivo di risorse
finanziarie serve per rafforzare l’immagine di buoni
sindaci.
Sicché non appena la Terza Commissione
del Consiglio Regionale ha licenziato a larga maggioranza il testo
unificato dei tre progetti di legge in materia di tutela delle minoranze
linguistiche di Calabria, siamo stati assaliti da roventi polemiche e contestazioni provenienti, soprattutto, da
ambienti universitari, da qualche uomo politico arbëresh e da qualche
associazione interessata. A loro dire la legge è un pateracchio perché di
fatto non affida l’intervento di tutela alla scienza, soprattutto quella
linguistica, agli istituti e
alle fondazioni.
E
questi signori, titolari dei saperi e direttori di tanti cosiddetti
istituti scientifici, quando hanno visto non raggiunto un loro piccolo
interesse immediato hanno starnazzato a destra e a manca –e lo faranno per
tanti mesi ancora- contro la classe politica di questo Consiglio accusata
di approvare una la legge non
rappresentativa della omnia scienza albanologica o grecofona.
A
loro dire, dopo due anni di inutili e ritardatarie polemiche, i
consiglieri regionali avrebbero partorito un topolino rachitico e ammalato
di consociativismo. Ma, quel che stupisce delle critiche di questi censori è il venire a
sapere che, mentre nella passata legislatura le convergenze unanimi in
sede Commissione erano
sintesi unitarie dei suoi componenti, in questa legislatura ciò non vale e
le stesse convergenze sono ritenute uno scandaloso consociativismo
trasversale.
Sed
sicut tempora currunt,
diremmo in latino maccheronico se noi, poveri eletti consiglieri
regionali, fossimo insigniti di titoli accademici e dottorati di ricerca.
Non lo siamo, e, pertanto, siamo costretti a ragionare con le volgari
categorie politiche dei miseri mortali che siedono in Consiglio
regionale.
A
fronte di queste astiose e interessate polemiche penso che due sono gli
aspetti prioritari da cui partire.
La
legge regionale non si può sovrapporre alle norme previste da quella
nazionale, che, fra l’altro, è legge costituzionale, per cui i principi e
i soggetti attuatori in essa contenuti non possono essere messi in
discussione da nessuna legge regionale. Mi pare giusto, dunque,
rasserenare quanti sentono a rischio qualche titolo acquisito; mi sembra
altrettanto giusto non riproporre ciò che si è già conquistato con la
legge nazionale.
In
seconda battuta è del tutto evidente che questa legge, che è possibile
grazie alla 482 del 99, è impostata sullo spirito della Carta europea dei
diritti delle minoranze regionali, la quale, superando la visione angusta
dell’unità linguistica dell’italiano come elemento fondamentale
dell’integrità dello Stato, ha esteso alle minoranze linguistiche il
concetto di bene culturale sul quale costruire l’Europa dei popoli e non
quella dei mercati.
La
lettura critica della legge regionale non può trascurare ciò e non a caso
il secondo articolo procede alla definizione del concetto di bene
culturale di una minoranza linguistica che, va detto, è un’interessante
innovazione nel sistema legislativo calabrese. Non mi sembra poco il fatto che
nell’art. 2, oltre alla lingua e al patrimonio letterario, costituiscono bene culturale delle
comunità di minoranza il
patrimonio storico e
archivistico, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti
figurative e l’arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e
monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative,
formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura
materiale, il costume popolare, l’artigianato tipico e artistico, la
tipizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e
qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e
sociale.
Si
può anche fare sarcasmo dozzinale su questo articolo, ma ritengo al
contrario che è questo passaggio lo strumento di rottura di un isolamento
storico, in cui i cultori della letteratura, della lingua e della storia,
avevano isolato per un’intera fase gli interessi di
tutela.
Questa
definizione, tra l’altro, è frutto non solo dei principi della Carta
europea, ma del percorso faticoso e autonomo che il mondo arbëresh ha
attraversato negli ultimi trent’anni nella ricerca faticosa di riempire di
contenuti più estesi la lotta per la difesa della propria identità. Forse
siamo immemori dei tanti incontri nei quali noi tutti constatavamo che il
bilinguismo cosiddetto zoppo aveva rotto, nel processo della
socializzazione infantile, gli argini della difesa monolinguistica che si
limitava solo alle azioni della comunicazione orale: parola e ascolto. Ci
siamo dimenticati della impotenza verso l’estensione delle nuove
comunicazioni sociali della fine del secondo millennio che, nel processo
di socializzazione primaria italo-albanese, era passato da soggetto
monolingue a soggetto bilingue, da soggetto che comunicava in albanese
senza poter leggere e
scrivere nella sua lingua madre a soggetto che era costretto ad usare il
codice italiano perché dotato delle quattro facoltà della comunicazione:
lettura e scrittura, ascolto e parola. E ci siamo ancora dimenticati che
questo stato della socializzazione infantile, mentre era un grande
privilegio per le altre fasi di socializzazione dell’arbëresh, purtroppo,
indeboliva ineluttabilmente, nello stesso soggetto, la difesa emotiva e
comunicativa della lingua della comunità.
Dunque, in epoca di globalizzazione, di comunicazione
a rete e in tempo reale per via satellitare, bisogna avere coscienza che
difendere una lingua, appresa nei secoli dentro l’ambito familiare e della
comunità di villaggio, presenta compiti ardui e di non facile soluzione.
L’insegnamento della lingua diventa quindi il compito più gravoso, ma
indispensabile e necessario. Bisogna convincere i bambini e le famiglie a
far studiare la lingua materna, bisogna assistere e sollecitare questa
esigenza, bisogna ricostruire una lingua che nel tempo ha perso la sua
compattezza originaria. C’è, dunque, necessità di formare insegnanti e
docenti, di estendere con corsi di alfabetizzazione e aggiornamento gli
operatori linguistici; c’è da ricostruire un codice linguistico sul piano
lessicale, da portarlo dalla parlata locale all’albanese ufficiale. In
questo senso c’è bisogno dell’università, dei suoi laboratori scientifici
e dei suoi ricercatori. Nessuno, quindi, nega o vuole negare il ruolo
determinante della ricerca e dell’università in questo
campo.
Tutto
questo aspetto va affidato alle università. Lo prevede la 482 e mi auguro
che ciò avvenga.
Ma
isolandoci alla sola questione linguistica, le culture minoritarie
verrebbero comunque tutelate? Due sono le possibili risposte: no qualora l’intervento si
limitasse semplicemente all’insegnamento e apprendimento della lingua; si se l’intervento si estendesse
a tutti gli aspetti della vita associativa e culturale della comunità. In
questo caso, però, avremmo un’estensione sovradimensionata dei compiti
dell’università che andrebbe ad occupare spazi che competono ad altre
istituzioni. Questo ragionamento, fatto con la logica del buon senso, del
rispetto delle istituzioni locali e dei diritti di tutti i componenti
delle minoranze linguistiche, ovviamente va esteso anche a tutti coloro
che ritengono che la tutela e la salvaguardia delle minoranze di Calabria
passi unicamente dai saperi scientifici di università, dalle fondazioni o
dagli istituti vari; rispettabilissimi soprattutto perché sono
scientifici. Ma il mondo scientifico nella storia delle nazioni ha mai
scavalcato i compiti affidati alla politica? Può un istituto scientifico
decidere per il risanamento di una gjitonia, per la valorizzazione del
patrimonio religioso, per il dimensionamento scolastico, per un piano di
intervento di uno o più comuni?
Nella
vita tutto è possibile; nella democrazia calabrese mi pare di
no!
E, allora, se le minoranze di Calabria devono essere
tutelate come bene culturale, in questa direzione bisogna tutelare la
cultura materiale, quella architettonica e monumentale, il rito religioso,
il patrimonio etnico e culturale, ovviamente con obiettivo centrale la salvaguardia della
lingua.
Questa
legge, così oltraggiata da qualche settore del mondo accademico e da
alcuni fautori della scientificità, sempre e ovunque, che si voglia o no,
guarda a tutti i cittadini delle comunità linguistiche e va letta
attentamente se non si vuole correre il rischio di sembrare partigiani
stizziti.
Ma,
se critica deve esserci, essa lo sia nel merito della legge partendo dai
bisogni della salvaguardia per entrare nel contesto delle inadempienze.
Questo è il campo del confronto vero su cui nessuno vuole sottrarsi. I
sarcasmi, i giudizi -anzi i pregiudizi- sommari, le bocciature
pretestuose, le critiche sussurrate lasciano il tempo che trovano e non
costruiscono nulla di buono. Anzi fanno pensare che in fondo si tratta
sempre e soltanto di gestione più o meno
riconosciuta.
6.
Con grande serenità penso che sia stata elaborata una legge che
non è né pura gestione né solo affermazione di
principi.
Due anni di ritardo e di aspro confronto sono stati
determinati da questa dicotomia tra legge di gestione o legge di indirizzo
e di principio.
Personalmente ho sempre pensato che per le minoranze
di Calabria, oltre alla gestione di risorse che possono essere
individuate, c’è bisogno di uno strumento legislativo che possa permettere
alle loro amministrazioni comunali di utilizzarle in relazione con
l’intera attività di governo del territorio calabrese, soprattutto sul
terreno dell’economia e delle possibili risorse di sviluppo della regione.
Non ho mai amato i ghetti, figuriamoci se posso permetterlo per quella che
è la mia cultura madre e ho lottato perché ciò non avvenisse e, forse,
qualche risultato è stato ottenuto senza perdere neanche le risorse
economiche.
Ma ciò lo vuole, soprattutto, quel secondo gruppo
arbëresh, diciamo quello dell’approccio interno, che da almeno vent’anni
ha visto negli strumenti legislativi le strade per salvare il patrimonio
linguistico, per uscire dall’isolamento territoriale, per arginare la
crisi demografica, e quindi linguistica, delle comunità, per sperare nel
rilancio economico, per il recupero del patrimonio urbanistico ed
architettonico, per il consolidamento del territorio e il potenziamento
delle vie di comunicazione, per l’uso del turismo culturale come
opportunità economica.
E’
del tutto evidente che chi sostiene questa legge non pensa, esclusivamente
a comunità che usano un codice linguistico
diverso da quello standard. Guarda alla Calabria e all’opportunità che
viene offerta per ricordare all’Italia e all’Europa che in questa regione
vivono segmenti di popolo che esprimono storia, cultura, relazioni sociali
che fanno parte del patrimonio che ha costruito la democrazia italiana e
rivendicano il diritto di essere particelle del grande popolo dell’Europa
unita. Costoro non pensano solo alla lingua come codice di comunicazione,
ma alla sua salvaguardia anche come uso economico della risorsa “bene
culturale”.
Le
due cose non si escludono, anzi si rafforzano.
Non
ci vuole molto per capire che il dispositivo di tutela della lingua
previsto dalla 482 è del tutto insufficiente al mantenimento del codice
linguistico minoritario dentro un ambito così vasto qual’è oggi la
globalizzazione delle comunicazioni. E che la legge nazionale abbia subito
qualche intoppo non è ravvisabile solo nella forma di gestione scandalosa
che attua il comitato ministeriale, ma anche nella esperienza diretta
nelle scuole dell’obbligo
come ha dimostrato un recente –anche se clandestino- convegno a Spezzano
Terme nel quale sono stati aspramente criticati i dirigenti scolastici. Mi
pare del tutto evidente che
oggi si salva la lingua se all’infante si offre un sistema di
comunicazioni che renda appetibile e fruibile il codice linguistico
materno. Si ha, perciò, bisogno assoluto del ricorso alle nuove tecnologie
digitali, che rendono semplice la conoscenza storica della comunità, il
suo patrimonio di tradizioni popolari e letterario, e nel contempo
traducano nel codice linguistico materno tutto il prodotto comunicativo
che essi consumano. Senza
sognare, ma calandosi nello spirito della Carta europea, la new economy,
ma direi tutto il lavoro pulito che nasce dalla nuova era tecnologica, può
diventare una grande opportunità sia se viene finalizzata alla raccolta,
catalogazione, studio della diversità culturale, sia che venga destinata
come servizio per la fruizione della ricchezza cultura in proiezione
di un progetto di sviluppo
basato sul turismo culturale in relazione col turismo
tradizionale.
Per
arrivare a ciò necessita una legge che sia un grimaldello, una leva, che
consenta l’accesso alle altre leggi
regionali di sviluppo economico e di tutela dell’ambiente. I soldi
servono ed è anche bene che i Comuni abbiano un proprio finanziamento da
gestire autonomamente. Ma serve soprattutto un autentico spirito di
salvaguardia e di promozione che
attraverso una corsia preferenziale metta cittadini, operatori
economici, istituzioni nelle condizioni di investire su questa
risorsa.
Per concludere, se facciamo il bilancio su quanto ad
oggi è stato percepito della legge 482 o quanti sanno che esiste una legge
di tutela delle minoranze linguistiche, constatiamo, e lo dicevo poco
sopra quando parlavo di clandestinità, che sono in pochi ad avere
consapevolezza che una legge è stata approvata alla fine del 1999 e questi
sono esclusivamente gli addetti al lavoro. Ciò è spiegabile per la natura
della 482, che si ferma a pochi soggetti e non coinvolge altri cittadini.
Questa legge regionale cerca di andare oltre i limiti della 482 nella
ricerca di renderla più diffusa, più fruibile, più gestibile, più
partecipata, altrimenti, è del tutto facile contribuire al fallimento
delle finalità istitutive della stessa legge
costituzionale.
Uno strumento legislativo, quindi, che recupera ritardi e incomprensioni gettando le basi per un futuro da costruire insieme. Una sfida per tutti noi, Deputazione regionale, Università, Amministrazioni locali, Associazioni culturali e del volontariato, cittadini, per disegnare un vero progetto di salvaguardia delle culture minoritarie di Calabria.